Formazione Continua
Ogni socio in conformità e ai sensi della legge 4/2013 è tenuto ad effettuare annualmente attività di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze.
Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'associato è tenuto a maturare almeno 16 ore di formazione all’anno.
L’attività di formazione continua per gli iscritti nel Registro Professionale è disciplinata dal REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA
Formazione obbligatoria e accertamento di avvenuto svolgimento
Il socio professionista, iscritto nel Registro, è tenuto all’aggiornamento ed alla formazione permanente, la mancata formazione determina sanzioni che saranno deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale ed il venir meno dei requisiti richiesti per la validità dell’attestazione ai sensi della L. 4/2013.
Qualora l’associato non presenti adeguata documentazione di partecipazione al corso di formazione obbligatoria entro fine novembre di ogni anno, la segreteria contatta il Comitato Scientifico che effettua un ultimo sollecito ed in mancanza di risposta positiva da parte dell’associato interessa il Collegio dei Probiviri che avvia la procedura di cancellazione.
Il Collegio dei Probiviri, dopo aver ascoltato il socio ed eventuali testimoni, dopo aver esaminato la documentazione ed accertato il tipo di infrazione, dispone la sanzione disciplinare che può consistere in un richiamo scritto, un ammonimento, una sospensione o un’espulsione. Il socio sottoposto a procedura disciplinare potrà presentare un intervento difensivo producendo al Collegio dei Probiviri una relazione scritta relativa agli eventi che lo riguardano. Qualora il ricorso venga accolto il Collegio dei Probiviri concede una proroga all’associato entro la quale lo stesso dovrà provvedere all’effettuazione della formazione obbligatoria. Qualora invece il ricorso sia respinto il Collegio dei Probiviri darà seguito alla sanzione applicata.
